Pubblicato in: Fai da te del maestro, opinionibus

Io non pago!

Finalmente, dopo un paio di anni, ecco che si possono di nuovo organizzare uscite didattiche e, pronte e scattanti, si provvede da brave maestre. Unico problema…il nostro comune prevede il titolo di viaggio gratuito per bambini fino ai 10 anni (esclusi) e nella nostra classe alcuni li hanno già compiuti.

Ovviamente si è provveduto a fare una tabella per vedere chi dovrà munirsi di biglietto per i mezzi e chi non è tenuto, onde evitare problemi. Fin qui, mi direte, tutto nella norma, non fosse che qualcuno, pur comprensibilmente, se ne esce con “ah vengano pure senza biglietto ma se poi il controllore fa la multa io non pago, paga il genitore”

Al di là delle opinioni riguardo l’atteggiamento di questo/a collega, mi son posta la questione su termini più “legali”, normativi.

A prescindere dal fatto che i comuni potrebbero anche venire incontro alle scuole con biglietti “di classe”, magari un biglietto per tot studenti, avvisando l’amt o altro, e questo si potrebbe anche erogare come si fa oramai con i biglietti elettronici, ma in caso di mancanza di biglietto da parte di un alunno chi viene multato?

Ho seguito dunque il bianconiglio e mi sono tuffata del meraviglioso mondo delle leggi, normative, codici, sentenze e via dicendo e, seguendo i palmipedoni sono giunta all’art 2048 del codice civile, comma 2 (il Comma, per intenderci è la seconda frase a capo).

Art. 2048. 

(Responsabilita' dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei
maestri d'arte).

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle
persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa
disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi
e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il
fatto.

Non si usa il termine “precettori” da tempo immemore oramai, tuttavia per precettori si intende proprio l’insegnante di qualsiasi ordine e grado. Stando a questo articolo insomma, noi siamo responsabili se il bambino non è provvisto di biglietto nel momento in cui viene eseguito il controllo.

Il biglietto è un contratto, nel momento in cui il biglietto non viene pagato si arreca danno (in questo caso alla società che eroga il servizio di trasporto) che deve essere pagato. Nel momento in cui il minore arreca quindi un danno durante le attività scolastiche sia dentro la scuola che fuori della sede scolastica, i responsabili siamo noi docenti e noi ne paghiamo, a meno che non si dimostri che non è stato possibile prevenire il danno…ma nel caso del biglietto del bus direi che sarebbe sciocco non attuare tutta una serie di misure atte a prevenire l’assenza di un titolo di viaggio.

In soldoni, nel caso specifico del titolo di viaggio, toccherebbe a noi pagare, oltre a rischiarci anche una bella culpa in vigilando perché non abbiamo opportunamente vigilato che i bambini fossero provvisti di titolo di viaggio, e così facendo verrebbe arrecato un danno a terzi.

Dobbiamo spaventarci? No!

Le responsabilità di un docente sono tante e gravose, ma questo non deve spaventare, casomai deve spingere ad informarsi bene per evitare di mettere il piede in fallo. Conoscere, informarsi sulle responsabilità non deve essere vissuto come limitazione delle nostre azioni, ma come conoscenza dei limiti entro i quali possiamo muoverci senza che ciò ci impedisca di fare al meglio ciò che già facciamo.

Sperando di esser stata utile, nel mio piccolo, vi auguro un buon week end

e pagate sempre il biglietto

La vostra

Maestra Imperfetta